Regolamento degli studenti

Preambolo

1. La Pontificia Università della Santa Croce, nell’esercizio dei poteri e delle facoltà di cui dispone per l’organizzazione e lo svolgimento delle proprie attività didattiche e di ricerca, emana il presente Regolamento degli studenti. Esso viene adottato e applicato per favorire il perseguimento dei propri fini istituzionali, con particolare riferimento alla Comunità degli studenti.

Norme applicabili e scopo del Regolamento

2. Senza pregiudizio per l’eventuale rilevanza in sede canonica, civile, penale e amministrativa, agli studenti si applicano le Norme valide per tutta la Comunità Accademica e in particolare gli Statuti e il Codice di Comportamento.

3. Il presente Regolamento degli Studenti, ferma restando la sua natura cogente, ha funzione prevalentemente educativa, per raggiungere la quale la Pontificia Università della Santa Croce si impegna a favorire in ogni modo la sua diffusione, conoscenza e condivisione.
Esso contiene regole di comportamento condivise e procedure già previste, anche di tipo disciplinare, che di seguito vengono ritrascritte e rese maggiormente trasparenti.

Definizione dello status di studente e ammissione

4. Si intendono per “studenti” tutti i soggetti che, ai fini della loro formazione, intrattengono una relazione continuata con la Pontificia Università della Santa Croce, attraverso l’immatricolazione in un ciclo di studi o in genere a corsi offerti dall’Università, dal momento nel quale inizia il rapporto con l’Università sino a quando l’iscrizione cessa i suoi effetti.

5. Gli studenti possono essere ordinari o ospiti. Sono ordinari gli studenti che sono iscritti ad un ciclo di studi di una Facoltà o Istituto della Pontificia Università della Santa Croce e possono accedere ai gradi accademici. Sono ospiti gli studenti che frequentano soltanto alcuni corsi, perché non intendono conseguire gradi accademici o perché desiderano svolgere un piano personale di studio o di ricerca, nel quadro delle attività e dei programmi attuati dalle Facoltà, Istituti o Centri dell’Università. Tra gli ospiti sono da includere quelli chiamati anche uditori, intendendo per tali gli studenti che seguono uno o più corsi per mero interesse personale e non sono ammessi a sostenere i relativi esami.

6. Per essere ammesso come studente è necessario:
a1) Per i ministri sacri, i candidati agli ordini sacri, i membri degli istituti di vita consacrata o di società di vita apostolica, presentare l’autorizzazione scritta del proprio Ordinario o del legittimo Superiore a svolgere gli studi ai quali chiedono di essere ammessi; osservare le norme circa la disciplina ecclesiastica vigente per coloro che risiedono nell’Urbe.
a2) Per i laici, presentare un attestato di retta condotta morale, rilasciato da persona ecclesiastica, secondo quanto previsto dalla Congregazione per l’Educazione Cattolica e dalla Segreteria di Stato Vaticana.
b) Aver conseguito il titolo richiesto per l’ammissione all’Università nella propria nazione, o in quella dove lo studente ha compiuto gli studi.
c) Essere in possesso di eventuali altri requisiti accademici richiesti dal corso di studi che si intende frequentare.
d) Per le persone non cattoliche, consegnare lettera di presentazione redatta da un’Autorità ecclesiastica cattolica. Se si tratta di cristiani non cattolici devono, inoltre, presentare lettera di presentazione o permesso scritto di un’Autorità o di un Responsabile della Chiesa o della Comunità ecclesiale di appartenenza. A questi casi vanno applicate le specifiche direttive della Congregazione per l’Educazione Cattolica (attualmente indicate nella nota prot.1535/94/7 del 20/03/1995).

7. Gli studenti devono possedere una sufficiente conoscenza delle lingue antiche e moderne necessarie per seguire i corsi, per lo studio e la ricerca, ed in particolare dell’italiano, lingua abituale delle lezioni. Detta conoscenza sarà dimostrata – qualora fosse necessario - o mediante regolare documentazione, o mediante il superamento di apposite prove.

Diritti degli studenti

8. La Pontificia Università della Santa Croce riconosce negli studenti quei diritti inalienabili derivanti dalla condizione di persone libere e responsabili inserite in una comunità accademica. Essi possono essere fatti valere da tutti, indistintamente, senza riguardo alla condizione clericale o secolare, alla razza, al sesso, alla religione, nel rispetto dei fini istituzionali dell’Università e della libertà altrui.

9. Tra questi diritti ricordiamo:

  • il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero;
  • il diritto di associarsi con altri;
  • il diritto a ricevere una informazione tempestiva, trasparente ed esaustiva riguardo alla propria situazione di studente e al percorso formativo intrapreso.

10. Lo studente che ritenga di essere stato oggetto di un atto amministrativo lesivo nei suoi confronti, può adire all’Autorità superiore, fino al Rettore Magnifico, per far valere i propri diritti.

11. Per facilitare la fruizione dei propri diritti, la Pontificia Università della Santa Croce offre alcuni servizi finalizzati a rendere più agevole il percorso formativo e la vita accademica, tra cui:

  • consulenza in tema di borse di studio e agevolazioni di pagamento;
  • servizi bibliotecari, secondo l’apposito Regolamento della Biblioteca riportato in allegato;
  • servizi di tipo informatico, per i quali è prevista una registrazione dell’utente: accesso alla rete intranet ed internet, attivazione di un account di posta elettronica, servizi segretariali on-line, utilizzo dell’Aula informatica;
  • servizio di ristorazione, offerto tramite una ditta esterna.

12. I suddetti servizi sono oggetto di continuo miglioramento e pertanto possono evolvere nel tempo. Gli studenti hanno diritto di fruirne secondo la disponibilità e nell’osservanza delle norme di accesso.

Doveri degli studenti

13. Gli studenti sono tenuti a soddisfare gli impegni formativi assunti con l’iscrizione, osservando comportamenti che consentano e favoriscano il corretto e proficuo svolgimento delle attività didattiche, delle prove di verifica del profitto, delle attività di ricerca. Per questo vi si dovranno applicare con diligenza e prontezza e mettere in atto le attenzioni che permettano loro di studiare nelle migliori condizioni.

14. Agli studenti è fatto obbligo di avere cura delle strutture presso le quali svolgono il loro impegno di studio, nonché di conformare a lealtà e correttezza ogni loro comportamento in seno alla comunità universitaria, rendendo testimonianza costante e visibile anche attraverso un positivo senso di appartenenza.

15. La frequenza alle lezioni è obbligatoria. Lo studente che accumula assenze per più di un terzo delle lezioni di un singolo corso perde il diritto a sostenere l’esame.

16. Fermo restando quanto previsto dal Codice di Diritto Canonico per i chierici e per i membri di istituti di vita consacrata, allo studente è richiesto un abbigliamento che valorizzi il decoro personale ed esprima rispetto per l’istituzione accademica.

Comportamenti non permessi

17. Di seguito si elencano alcuni comportamenti che – per la loro natura di occasione di disturbo o di possibile danneggiamento alle cose o strutture – sono disdicevoli e pertanto vietati. Tali comportamenti, in funzione delle circostanze e dell’eventuale colpa o dolo soggettivi, possono rivestire il carattere di gravità ai fini disciplinari.

  • Qualunque attività che possa arrecare turbativa allo svolgimento delle attività accademiche, deteriorare le strutture, gli arredi e le dotazioni della Pontificia Università della Santa Croce o recare molestia ai docenti, al personale non docente o agli altri studenti. In caso di danneggiamento, deterioramento o lordura delle strutture, delle dotazioni o degli arredi, lo studente responsabile è obbligato al risarcimento del danno.
  • L’uso nel corso delle lezioni di telefoni cellulari e di ogni altro dispositivo di comunicazione elettronica, che dovranno permanere quantomeno con la suoneria disinserita; l’uso di giochi elettronici e di lettori multimediali; l’uso di computer portatili non finalizzato alla partecipazione alla lezione.
  • L’utilizzo della rete telematica interna dell’Università e dell’accesso ad internet da essa offerto per fini personali non riconducibili allo studio, alla ricerca scientifica, all’insegnamento o all’attività accademica in genere.
  • L’asporto dalla Biblioteca, anche temporaneo, di libri ed altro materiale, senza il consenso degli operatori.
  • La riproduzione abusiva di libri, altre pubblicazioni, programmi informatici ed ogni altra opera o prodotto tutelato dalle norme sul diritto d’autore e sul copyright, messo a disposizione dalla Pontificia Università della Santa Croce come legittima proprietaria o detentrice dei diritti d’uso.

18. Nelle aule dell’Università è vietato: fumare, introdurre animali e – salvo esplicita autorizzazione – introdurre e consumare alimenti e bibite.

19. E’ vietato il plagio, intendendo con ciò l’attribuzione a sé della proprietà intellettuale del testo o del contenuto di un’opera altrui. Tale mancanza, che può essere particolarmente grave in un contesto accademico e di ricerca, viene di seguito ulteriormente descritta ed esemplificata.

Il plagio

20. La casistica più comune di plagio per uno studente consiste nell’inserire un testo, prelevato da un altro autore, in un documento scritto presentato come opera propria, senza la necessaria indicazione e il riferimento preciso della fonte.

21. Tipicamente si può incorrere nel plagio quando lo studente consegna un documento definitivo come prova accademica, come per esempio: tesi - anche parziali - di licenza e dottorato; elaborati; esami scritti; relazioni seminariali; prove scritte intermedie eventualmente richieste dal docente. Se la fattispecie sopra descritta si verifica in uno scritto ancora in fase di elaborazione e consegnato dallo studente al docente per una sua valutazione, in tal caso non si configura il plagio in senso stretto ma viene leso comunque il rapporto di lealtà.

22. A titolo esemplificativo, si elencano in ordine di gravità decrescente alcuni tipi di plagio che possono darsi:
a) quando un testo altrui viene presentato come proprio, comunque esso sia stato ottenuto, anche con il consenso dell’autore;
b) quando si citano dei passi, anche brevi o tradotti, di un testo non proprio e si omette di esporli come citazione (ad esempio: senza le virgolette e il riferimento bibliografico, o anche solo le virgolette);
c) quando si utilizza, in modo dolosamente intenzionale e non semplicemente occasionale, una parafrasi di un testo altrui senza indicarne la fonte, inclusi quelli di dominio pubblico o di autore sconosciuto o collettivo (come ad es. quelli reperibili sulla rete internet).

23. Non si incorre nel plagio quando si utilizzano genericamente informazioni o acquisizioni che sono ritenute, nel nostro contesto, patrimonio comune della cultura generale e accademica, anche se si raccomanda di indicare, laddove possibile, le fonti a cui si è fatto ricorso. Quando invece si includono testi che sono reperibili negli strumenti di consultazione più usati, incluso internet, la citazione delle fonti è sempre richiesta.

24. Con la consegna dell’elaborato, lo studente se ne assume la responsabilità, garantendo di essere l’autore dell’intero testo consegnato.

Comportamenti sanzionabili

25. Di seguito si elencano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alcune mancanze considerate gravi ai fini della rilevanza disciplinare. Esse sono sanzionabili indipendentemente dal luogo dove vengono commesse, salvo i casi in cui sia stabilito diversamente. La gravità oggettiva delle stesse mancanze può risultare accentuata qualora esse costituiscano motivo di ulteriore scandalo morale, in quanto commesse da studente di una Pontificia Università:
a) le manifestazioni pubbliche contro la fede e la morale;
b) la disubbidienza contumace ed irriverente nei confronti delle autorità o dei docenti dell’Università; le ingiurie gravi, con le parole o con i fatti, contro qualsiasi persona appartenente alla comunità accademica;
c) il notorio scandalo morale o la commissione di un delitto;
d) la grave trasgressione compiuta da un ministro sacro contro gli obblighi della propria condizione;
e) la contumace disubbidienza collettiva alle norme dell’Università, e il tumultuoso turbamento dell’ordine accademico;
f) le molestie sessuali;
g) qualsiasi comportamento gravemente lesivo della dignità della persona;
h) la consultazione di siti internet pornografici o che istighino all’odio razziale e alla violenza, o comunque lesivi della dignità dell’uomo e della donna;
i) l’accesso alla Pontificia Università della Santa Croce in stato di ebbrezza e l’abuso di bevande alcoliche all’interno e nelle pertinenze dell’Università;
j) l’accesso alla Pontificia Università della Santa Croce sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope e la loro assunzione o detenzione, eccetto il caso di un loro uso terapeutico, certificato nelle forme di legge;
k) lo spaccio, la cessione o l’offerta ad altri, nei locali e nelle pertinenze dell’Università, di sostanze stupefacenti o psicotrope;
l) la coltivazione, all’interno e nelle pertinenze dell’Università, di piante dalle quali sia possibile trarre sostanze stupefacenti;
m) la formazione o la presentazione di certificazioni, di auto-certificazioni o di dichiarazioni ideologicamente o materialmente false, ivi comprese le false attestazioni della presenza alle lezioni;
n) l’alterazione delle prove di esame, in particolare mediante: l’introduzione in aula di testi precompilati, la copiatura di elaborati altrui, la ricezione con qualsiasi mezzo di documenti od informazioni redatti da terzi, l’uso di libri e dispense non consentiti; la sostituzione di altro studente; la connivenza nella copiatura del proprio elaborato da parte di terzi;
o) il plagio gravemente lesivo della proprietà intellettuale di un’opera altrui, se commesso nella presentazione di un elaborato finalizzato all’ottenimento di un grado accademico (per es. tesi di licenza/dottorato);
p) il plagio gravemente lesivo della proprietà intellettuale di un’opera altrui, se commesso recidivamente nella presentazione di un elaborato finalizzato al superamento di un esame.

Procedimento disciplinare

26. L’applicazione dei provvedimenti disciplinari deve rispondere a criteri di ragionevolezza ed equità, avuto riguardo alla natura della violazione, allo svolgimento dei fatti ed alla valutazione degli elementi di prova. L’azione disciplinare è esercitata secondo i principi del giusto procedimento, valutando i fatti sanzionabili secondo l’elemento soggettivo di eventuale dolo o colpa grave nonché le circostanze. Lo studente ha il diritto di ricorrere all’istanza superiore contro la decisione che gli sembri ingiusta.

27. Il procedimento disciplinare è avviato normalmente dal Comitato Direttivo della propria Facoltà o Istituto. Prima dell’eventuale irrogazione di una sanzione disciplinare, la violazione deve essere formalmente contestata allo studente mediante lettera raccomandata consegnata a mano o per posta con avviso di ricevimento, escluso il caso di richiamo verbale. Quest’ultimo dovrà essere effettuato alla presenza di almeno un membro del Comitato Direttivo della propria Facoltà o Istituto.

28. Entro dieci giorni dal ricevimento della contestazione lo studente può presentare liberamente le proprie difese all’autorità che ha avviato il procedimento, in forma scritta o chiedendo un’audizione. Lo studente oggetto di un procedimento disciplinare può farsi assistere – a sua scelta – da un membro della Commissione di Vigilanza o da un rappresentante degli studenti. In alternativa, lo studente potrà proporre di farsi assistere da un professore scelto tra gli Stabili della Pontificia Università della Santa Croce. L’assistenza può includere l’affiancamento nelle eventuali audizioni.

29. Entro venticinque giorni dalla contestazione formale, l’Università darà comunicazione scritta dell’esito del procedimento, che può consistere nell’archiviazione - in caso di accoglimento della difesa presentata dallo studente – ovvero nell’irrogazione di una sanzione disciplinare.

30. Le sanzioni disciplinari, a seconda della gravità della violazione contestata, possono essere:
a) richiamo verbale (in caso di violazione non grave);
b) ammonizione scritta;
c) sospensione temporanea, fino a un massimo di dodici mesi;
d) espulsione, ovvero privazione della condizione di studente della Pontificia Università della Santa Croce.

31. La sospensione temporanea è inflitta con provvedimento motivato del Decano su proposta del Coordinatore degli Studi e sentiti gli altri membri del Comitato Direttivo. L’espulsione dall’Università è inflitta con provvedimento motivato del Rettore, adottato su delibera del suo Consiglio, previa proposta del Comitato Direttivo della Facoltà.

32. Ove la gravità dei fatti lo richieda, il Decano, sentiti gli altri membri del Comitato Direttivo, può disporre l’allontanamento temporaneo dello studente dall’Università in attesa della conclusione del procedimento disciplinare.

33. Nel caso di ministri sacri, candidati agli ordini sacri, membri di istituti di vita consacrata o di società di vita apostolica, l’Ordinario proprio o il legittimo Superiore viene informato dell’applicazione delle sanzioni di sospensione temporanea o di espulsione.

34. I procedimenti disciplinari che non si siano conclusi con l’archiviazione sono registrati nella carriera accademica dello studente e nell’eventuale foglio di congedo. La sanzione di espulsione viene comunicata come minimo agli altri Atenei ecclesiastici in Urbe.
La Pontificia Università della Santa Croce non ammette studenti a cui è stata irrogata una sanzione di sospensione temporanea da altro Ateneo per tutto il periodo di sospensione.

35. In caso di plagio, copiatura, falso ideologico e falso materiale, qualora le suddette violazioni vengano accertate durante o in previsione di prove di esame, consegna di elaborati, di tesi di licenza o dissertazioni di dottorato, in aggiunta alle sanzioni disciplinari previste, si applicano altresì le seguenti sanzioni accademiche:

  • invalidamento della prova, annullamento della votazione e cancellazione dei crediti eventualmente attribuiti;
  • annullamento dell’elaborato, della tesi o della dissertazione;
  • annullamento dell’eventuale grado illecitamente conferito e comunicazione dell’accaduto alla Congregazione per l’Educazione Cattolica.

Tasse accademiche e responsabilità economica

36. La Pontificia Università della Santa Croce può esercitare la sua funzione educativa a favore della Chiesa universale grazie alla moltitudine di benefattori, in gran parte sconosciuti, alla cui generosità dobbiamo guardare con gratitudine e con senso di responsabilità. Le tasse accademiche coprono solo parzialmente i costi di gestione dell’Università; pertanto, tutti gli studenti hanno il dovere di partecipare al sostegno economico almeno attraverso il pagamento delle tasse dovute.

37. Lo studente non in regola con i pagamenti non potrà di norma ottenere certificazioni riguardanti il profitto e i gradi conseguiti; l’Università si riserva anche la possibilità di negare agli studenti morosi l’accesso a prove e ad esami.

38. La Pontificia Università della Santa Croce non eroga borse di studio in quanto non dispone di fondi destinati a tale scopo. Attraverso l’Ufficio Consulenza Studenti, la Pontificia Università della Santa Croce può orientare e assistere gli studenti nelle pratiche di richiesta di agevolazioni di pagamento e borse di studio finanziate ed erogate da enti esterni alla stessa. Come agevolazioni di pagamento sono previste dilazioni e riduzioni delle tasse accademiche, queste ultime riferite esclusivamente alle tasse di immatricolazione ed iscrizione e a quelle per gli esami dei gradi accademici. Possono accedere a queste richieste di sussidi economici solo gli studenti che si trovano in accertata condizione di disagio economico o di disabilità e sempre che siano meritevoli come rendimento accademico. Le richieste di agevolazioni saranno valutate a seconda delle risorse disponibili a insindacabile giudizio da parte della Commissione per l’aiuto allo studio.

39. In qualche caso, l’Università potrà avvalersi delle prestazioni lavorative degli studenti sotto forma di Borse di Collaborazione. Queste, saranno assegnate a seconda delle esigenze e delle competenze richieste in via assolutamente discrezionale e senza impegno e verranno remunerate secondo le tariffe in uso, ovvero utilizzate per compensare eventuali situazioni debitorie dello studente verso l’Università.

Rappresentanza studentesca

40. Gli studenti hanno il diritto di partecipare alla vita e al governo della Pontificia Università della Santa Croce esercitando l’istituto della Rappresentanza, nei modi e con gli organi previsti dall’apposito Regolamento qui allegato, allo scopo di promuovere ufficialmente legittimi interessi ed aspirazioni. Gli organi di rappresentanza studentesca si esprimono solo in materie di carattere universitario e devono essere indipendenti da qualsiasi gruppo, partito politico o associazione. Rimane ferma la possibilità per ogni studente di esercitare il diritto di esprimere personalmente le proprie richieste ed opinioni alle Autorità accademiche, come anche di associarsi con altri studenti, senza che questo sostituisca la Rappresentanza legittimamente costituita.

Allegati

Sezione: 

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